I.
E' costituita un'associazione denominata "VEICOLI STORICI VERCELLI" siglabile "V.S.V."
II.
L'associazione ha sede in Vercelli, Corso Gastaldi n.18.
III.
L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone i seguenti scopi:
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà conseguire affiliazioni all’A.S.I., alla F.M.I., a registri di marca, nonché a qualsiasi altro organismo federativo o consortile che risulti utile od opportuno, nonché dotarsi di tutte le autorizzazioni, permessi o licenze della Autorità sportive nazionali.
IV.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
V.
I soci (rectius: associati) si suddividono in tre categorie:
I soci fondatori hanno diritto di essere preferiti nell'assunzione di cariche sociali, in caso di parità di voti con altri soci.
E' necessario il voto favorevole della metà più uno dei soci fondatori in torte le delibere di modifica della denominazio¬ne, fusione, trasformazione e scioglimento dell'Associazione,
Sono associati quanti (persone fisiche) ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, allegando l'importo della quota di iscrizione; la domanda sarà vagliata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e l'eventuale acccttazione sarà comuni¬cata tempestivamente all'aspirante associato.
II conseguimento di tale qualifica è subordinato ad analoga delibera del Consiglio Direttivo, assunta all'unanimità.
I soci benemeriti potranno essere esonerati dal pagamento della quota sociale ed, in tal caso, assumeranno la veste di soci "benemeriti-onorari".
Gli associati hanno l'obbligo di concorrere alla realizzazione degli scopi sociali, di pagare puntualmente le quote annuali e di attenersi al presente Statuto ed alle eventuali orme regolamentari successivamente emanate.
In assenza di dimissioni, da comunicarsi per raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso, il rapporto associarivo si intenderà prorogato anche per l'anno successivo, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi.
Gli associati, peraltro, hanno diritto di essere informati dell'attività dell'Associ Aitone, di concorrere alla composvzione degli organi associativi e di formulare proposte e pareri.
A carico degli associati potranno essere assunti dai Consiglio Direttivo sanzioni o provvedimenti disciplinari, fino alla espulsione.
VI.
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati, con deleghe scritte, almeno un terzo degli Asso¬ciati; le delibere, salvi gli speciali casi per i quali sono previste ulteriori e diverse maggioranze dei soci fondatori, sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere sono cumulabili in capo ad un unico Consigliere.
Il Consiglio dura in carica per il tempo che avrà stabilito l'Assemblea all'atto della nomina; qualora in tale sede non sia deter¬minato il nominativo del Presidente, questo dovrà essere individuato dai consiglieri che nella prima adunanza determineranno chi di essi debba ricoprire tale carica; analogamente si prowederà per il segretarie ed il tesoriere.
Qualora pei qusalsiasi causa dovesse venire a mancare un consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo; tale cooptazione deve essere sottoposta a ratifica nel corso della successiva Assemblea. Il Consiglio, specie in vista di particolari eventi, potrà avvalersi della collaborazione di un comitato esecutivo, composto da associati anche estranei al Consiglio,con compiti e durata in funzione determinati all'atto della nomina.
Il Collegio dura in carica per il periodo indicato all'atto della nomina.
VII.
Il Consiglio Direttivo si riunirà su invito del Presidente o di almeno due consiglieri; esso si riterrà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e deciderà a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio competono tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; la rappresentanza legale ed in giudizio spetta al Presidente.
VIII.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, senzs oneri, all'Associazione analoga territorialmente più vicina owero nei modo che deciderà l'Assemblea Generale.
IX.
Tutte le controversie tra gli associati o tra essi e l'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura entro 30 giorni ed il loro lodo sarà inappellabile.
X.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.